Il tracking GPS è incostituzionale, anche per un sospetto criminale

Lo strumento del tracking GPS non è compatibile con la Costituzione Americana, lo ha affermto la Suprema Corte di Giustizia in riferimento a un caso che farà discutere a lungo. Un sospetto criminale, Antoine Jones, è stato infatti tracciato grazie a un dispositivo GPS inserito a sua insaputa sotto la vettura di casa. Questi dati sono serviti per creare ulteriori prove sul presunto traffico di eroina organizzato da questo proprietario di un nightclub proprio a Washington, nella capitale degli Stati Uniti d’America. Ma la Corte Suprema ha deciso: sono stati violati i diritti della Costituzione.

Fin dove arriva l’inoppugnabile diritto alla privacy e dove finisce il rispetto da conferire a una persona sospettata di crimini anche molto gravi? E’ una tematica molto delicata, che non poteva che finire alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ossia l’unico tribunale disciplinato direttamente dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America.
 
Il caso aveva fatto discutere l’intera America visto che il sospetto, Antoine Jones, condurrebbe due vite: la prima come proprietario di nightclub a Washington e la seconda come piovra nello spaccio di cocaina nella capitale americana, sfruttando proprio il locale non solo come copertura ma anche come base. Ovviamente però erano necessarie prove a conforto.
 
E così le autorità, la polizia di Washington, hanno installato un rilevatore GPS per un mese così da tracciare con precisione gli spostamenti di Jones a bordo della propria Jeep Grand Cherokee. I dati raccolti avrebbero portato a una condanna visto che sarebbero valsi come prove fondamentali. Tuttavia è arrivato il colpo di scena: Jones è ricorso alla Corte Suprema.
 
E i massimi giudici hanno accolto la richiesta di Antoine Jones andando a affermare che è incostituzionale tracciare gli spostamenti di un cittadino americano per più di 28 giorni. Anche se questi è sospettato di crimini gravi. Un caso estremo di rispetto della privacy, in Europa si lavora invece sul diritto all’oblio legato al web e ai suoi servizi.

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